Condizioni generali parcheggio
1. OGGETTO
Le presenti condizioni generali di contratto disciplinano il deposito dell’autovettura presso le strutture della società titolare (di seguito definite) per il periodo concordato, oltre al trasporto gratuito di persone e bagagli da e per l’ aeroporto ovvero ad altre destinazioni precisate.
2.DEFINIZIONE
Alle presenti condizioni generali di contratto si applicano le seguenti definizioni, restando inteso che le definizioni al plurale si applicano al relativo termine al singolare e viceversa:
Orio.20 è un marchio della società Simbo s.r.l. Società a Responsabilità Limitata con sede legale a Seriate (BG) in via Cassinone 5/c .
Orio.20 Parking: si intende il parcheggio scoperto della Società scrivente.
Deposito: la consegna dell’ autoveicolo dal Cliente al Parcheggio della società scrivente attestata dal tagliando di ricevimento (data e ora).
Cliente: è il soggetto che accettando le presenti condizioni generali di contratto procede al deposito presso il parcheggio. Posteggio scoperto: per “posteggio scoperto” si intende l’insieme delle aree dove vengono parcheggiati gli autoveicoli a cielo aperto.
Tieni tu le chiavi: il servizio prevede che le chiavi restino al cliente.
3.CONCLUSIONE DEL CONTRATTO
Il contratto si riterrà concluso nel momento in cui il Cliente avrà parcheggiato l’autoveicolo al parcheggio, ritirando il tagliando di ricevimento che costituirà mezzo di riconoscimento e titolo di legittimazione, che abilita in via esclusiva, il possessore al ritiro dell’autoveicolo.
4. PAGAMENTO
Il pagamento del servizio dovrà essere corrisposto anticipatamente all’ingresso del parcheggio secondo le tariffe concordate. L’auto potrà essere riconsegnata dietro presentazione della ricevuta rilasciata, che costituisce unico mezzo di riconoscimento e titolo di legittimazione. Si accettano cancellazioni entro le 24 ore dall' orario indicato come ingresso in parcheggio, solo in tal caso a titolo di rimborso verrà emesso un buono dell' importo pagato.
In nessun caso potranno essere rimborsati i giorni di sosta non usufruiti dal Cliente.
5. MODALITÀ DI POSTEGGIO DELL’ AUTOVEICOLO
I veicoli lasciati in parcheggio devono avere assicurazione obbligatoria in corso di validità. Gli autoveicoli vengono condotti dal Cliente al posto assegnato e devono essere lasciati chiusi con freno a mano tirato e le chiavi di accensione restano al Cliente.
6. RITIRO DELL’ AUTOVEICOLO
Nell’ eventualità che il veicolo venga ritirato dal Cliente oltre le ore 24.00 del giorno finale di parcheggio indicato dal tagliando di ricevimento verrà applicato per ogni giorno di ritardo la tariffa giornaliera con decorrenza dal primo giorno di ritardo al giorno effettivo di arrivo.
7. LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ
Orio.20 Parking risponde esclusivamente del furto totale dell’ autoveicolo e limitatamente al suo valore commerciale; non risponde del furto parziale o totale di accessori che costituiscono elementi essenziali e funzionali del veicolo e di tutti gli oggetti che non hanno alcun legame continuativo con il bene (ad esempio: capi di abbigliamento, occhiali, gioielli, denaro contante o altri valori, cellulari e accessori, palmari, analoghi apparecchi e accessori, videocamere, macchine fotografiche e accessori, navigatori satellitari, riproduttori audio-video e accessori, penne stilografiche, biro e simili, telecomandi non inerenti all’utilizzo dell’auto, compact disk, portachiavi, ed ogni altro bene di valore) per il quale il Cliente dovrà provvedere preventivamente a rimuoverli ovvero a custodirli a propria cura e spese con totale esonero di responsabilità per la società scrivente.
8.DANNI AGLI AUTOVEICOLI
L’area parcheggio è completamente recintata; comunque Orio.20 non ha alcun obbligo di vigilanza e/o custodia e non è responsabile per danni di ogni natura subiti dai veicoli
9. DISPOSIZIONI GENERALI
Non sono ammesse contestazioni postume all’uscita dal Parcheggio. Per motivi di sicurezza è tassativamente vietato alla clientela l’accesso in alcune aree di parcheggio riservate. All’ interno del parcheggio vanno osservate le norme che regolano la circolazione dei veicoli. Per tutto quanto non previsto espressamente si rinvia alle norme del Codice Civile in materia di deposito ( artt. da 1766 a 1782) e, laddove in vigore, alle normative speciali in materia. Nell’ eventualità che una o più clausole delle presenti Condizioni generali di Parcheggio fossero per qualunque ragione nulle, annullate, invalide, illegali o inapplicabili a qualsiasi titolo, esse si avranno per non scritte e ciò non inficerà la validità e l’applicabilità di alcun altra disposizione delle presenti Condizioni Generali di Parcheggio. La società scrivente si riserva, in via unilaterale, il diritto di modificare, in ogni momento le presenti Condizioni Generali di Parcheggio.
10. FORO COMPETENTE
Competente a decidere per qualsiasi controversia concernente la validità, l’interpretazione, l’esecuzione e la risoluzione delle presenti Condizioni Generali di Parcheggio sarà in via esclusiva il Foro di Bergamo.
11.TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il Cliente autorizza la società titolare del parcheggio, ai sensi del D. Lgs. n.196/03 e succ. mod. , al trattamento dei propri dati personali.
Ai sensi e per gli effetti di cui all’ art. 1341 e 1342 c.c. il Cliente dichiara di aver letto, ben compreso e approvato espressamente le seguenti clausole: (1) Oggetto; (3) Conclusione del contratto; (4) Pagamento; (5) Modalità di posteggio dell’ autoveicolo; (6) Ritiro dell’ autoveicolo; (7)Limitazioni di responsabilità; (8) Danni agli autoveicoli; (9) Disposizioni generali; (10 )Foro competente; (11) Trattamento dati personali.
La consegna del veicolo del cliente al parcheggio comporta la piena accettazione delle condizioni sovraesposte.